Con la legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" modificata dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 47; Legge 4 giugno 2010 n. 96, articolo 49; Legge 4 novembre2010 n. 201.
Maltrattare gli animali è diventato un reato penale !!
Come comportarsi in caso di maltrattamento agli animali
Chi assiste al maltrattamento di un animale o ne ha notizia da fonte affidabile (che occorre citare) può esporre denuncia (orale o scritta) presso un qualsiasi organo di Polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato e via dicendo) o presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. La Polizia giudiziaria è obbligata a riceverla e a indagare sul reato per impedire che questo venga portato a ulteriori conseguenze.
Se accade di essere presenti mentre si commette un reato nei confronti di un animale è necessario chiedere telefonicamente l'intervento di una Forza di polizia nazionale o locale (Polizia Municipale o Provinciale). La Forza di polizia contatta non può rifiutarsi di intervenire: se non interviene può incorrere nel reato di omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del Codice penale).
Si riportano gli articoli più significativi
ARTICOLO 1
Art. 544-bis - (Uccisione degli animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Art. 544.ter - (Maltrattamento di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vie tate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte degli animali.
Art. 544-quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati)- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie e strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà si i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies - (Divieto di combattimento tra animali) - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
ARTICOLO 2
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce...)
1 - E' vietato utilizzare cani (canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2 - La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
La legge 189/04 ha anche modificato l'articolo 727 del Codice Penale, che ora tratta separatamente dell'abbandono degli animali e della loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.
Art. 727 - (Abbandono degli animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
l'articolo 727 del Codice Penale non sanziona solo chi detiene animali in modo tale da farli soffrire gravemente, ma chi li detiene con modalità capaci di offendere il loro benessere e la sensibilità umana; deve dedursi dalla complessiva formulazione del reato di cui all'art. 727 c.p. che perché una detenzione violi la norma richiamata è sufficiente che all'animale venga impedito lo svolgimento di moduli comportamentali comuni che determinano un oggettivo stato di sofferenza, tipo la libertà di deambulazione, il vivere in un ambiente sano ecc., o tipici della propria specie.